L’assegno di maternità è un assegno concesso dal Comune ed erogato dall’INPS, istituito con la legge 448 del 23/12/98 a tutte le madri che non beneficiano del trattamento previdenziale dell’indennità di maternità per i figli nati o entrati in famiglia (affidamenti preadottivi o adozioni senza preaffidamento).
La domanda deve essere formulata entro sei mesi dalla nascita o dall'ingresso del minore in famiglia.
A chi serve
a) cittadine italiane o comunitarie residenti ed extracomunitarie residenti con carta di soggiorno, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità (qualora tale indennità sia inferiore all’importo dell’assegno può essere richiesta la quota differenziale); b) il cui nucleo familiare abbia risorse economiche (valore ISE) inferiori o uguali a: nel caso di 2 componenti € 27.164,45 nel caso di 3 componenti € 31.223,51 nel caso di 4 componenti € 37.780,45 nel caso di 5 componenti € 43.712,91 nel caso di 6 componenti € 49.020,91 nel caso di 7 componenti € 54.328,91 nel caso di 8 componenti € 59.636,90 * sia l'importo dell'assegno che i limiti di reddito sono riferiti all'anno 2008 e sono aggiornati di anno in anno con apposita Circolare dell'INPS
Chi lo emette
Come si fa