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Autentica delle firme |
Le firme
possono essere autenticate da uno dei soggetti di cui
all’art. 14 della legge 53/1990 e successive
modificazioni:Notaio,
giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle
cancellerie delle corti d’appello, dei tribunali o delle
sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle
procure della Repubblica, presidente della provincia,
Sindaco, Assessore comunale, assessore provinciale,
Presidente del Consiglio comunale, presidente del
consiglio provinciale, consigliere comunale che abbia
comunicato la propria disponibilità al Sindaco,
consigliere provinciale che abbia comunicato la propria
disponibilità al presidente della provincia, presidente
del consiglio circoscrizionale, vice presidente del
consiglio circoscrizionale, Segretario comunale,
segretario provinciale, Funzionario incaricato dal
Sindaco, funzionario incaricato dal presidente della
provincia.La
circolare n. 37/Div.II S.E. del 7/3/2002 della
prefettura di Potenza, ha precisato che i Consiglieri
Comunali in carica, sempre che comunichino la propria
disponibilità al Sindaco, possono autenticare le firme
anche se candidati alle elezioni amministrative.In ordine alle modalità di autenticazione, essendo stato
abrogato l’articolo 20 della legge 15/1968, si deve fare
riferimento all’art. 21, comma 2 del DPR 28/12/2000, n.445.
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Agevolazioni fiscali |
In base
all’art.18 della legge 10.12.1993, n.515, per il
materiale tipografico, attinente alle campagne
elettorali, commissionato dai partiti e dai movimenti,
dalle liste e dai candidati, si applica l’aliquota IVA
del 4%.
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Tabelloni elettorali per propaganda diretta ed indiretta |
Gli
spazi elettorali, dal 30° giorno precedente la
consultazione, spettano di diritto alle Liste ammesse su
un tabellone di 1 metro di base per 2 metri di altezza. I Fiancheggiatori della
lista, coloro cioè che la sostengono indirettamente,
possono ottenere i relativi spazi, presentando domanda
al Sindaco entro il 34° giorno precedente la
consultazione (cioè entro lunedì 4 maggio 2009).
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