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NUOVO
CODICE DELLA STRADA (C.d.S.)- CICLOMOTORI |
ALCOOL E DROGHE
Quando le forze di polizia hanno motivo
di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di
alterazione psicofisica derivante dall’influenza di alcool, possono
sottoporlo ad un controllo veloce con apparecchi portatili e hanno anche
facoltà di accompagnarlo presso il Comando per effettuare l’accertamento
con appositi strumenti.
La medesima procedura si applica anche quando si ritiene che il
conducente del veicolo abbia assunto sostanze stupefacenti, ma
l’eventuale accertamento veloce deve essere confermato da un altro
effettuato presso una struttura sanitaria.
CICLOMOTORI
Il casco è diventato obbligatorio anche
per i conducenti di tricicli e quadricicli non dotati di cellula di
sicurezza o di carrozzeria chiusa.
E’ stato introdotto il fermo amministrativo del ciclomotore per 30
giorni anche al maggiorenne che guida senza casco.
Dal 1 luglio 2004 i minori di anni 18, per poter guidare ciclomotori,
tricicli e quadricicli inferiori ai 50 cc., devono essere in possesso
del certificato di abilitazione alla guida (patentino). Tale patentino
potrà essere conseguito presso gli istituti scolastici pubblici o
privati o presso le autoscuole.
Dal 1 luglio 2005 anche i maggiorenni di anni 18 che non siano già in
possesso di patente di guida, per guidare un ciclomotore, dovranno
dotarsi del certificato di abilitazione alla guida (patentino).
Il certificato di abilitazione alla guida deve essere sempre
accompagnato da un documento d’identità.
Patentino per ciclomotori
Dal 1 ottobre 2005 i maggiorenni, non
titolari di patente di guida, dovranno conseguire il patentino per
condurre ciclomotori.
Chi ha già compiuto 18 anni al 30 settembre 2005, potrà ottenere il
patentino senza sostenere l’esame, dimostrando di aver frequentato un
corso di formazione presso un’autoscuola.
Chi ha avuto la patente sospesa per infrazione all'articolo 142 comma 9
(superamento limiti di velocità oltre 40 km/h), potrà guidare i
ciclomotori durante il periodo di sospensione.
[L. n. 168-17.08.2005 (conversione in legge del D.L. n. 115-30.06.2005)
- G.U. n. 194-22.08.2005]
Inasprimento sanzioni
Sono state inasprite le sanzioni per
ciclomotoristi e motociclisti che trasportano più persone di quelle
eventualmente consentite, o non utilizzano il casco.
In questi casi si applica la confisca del veicolo. Con la confisca, il
veicolo viene sequestrato e non sarà più restituito al proprietario.
La confisca del veicolo è stata prevista anche per chi circola con un
veicolo già sottoposto a fermo amministrativo che era stato affidato
alla sua custodia.
[L. n. 168-17.08.2005 (conversione in legge del D.L. n. 115-30.06.2005)
- G.U. n. 194-22.08.2005]
Procedura speciale per il sequestro e il
fermo di ciclomotori e motocicli
Quando un ciclomotore o un motociclo è
sottoposto a sequestro o fermo amministrativo, non è più possibile
affidarlo in custodia al proprietario. Il veicolo sarà rimosso ed
affidato ad un custode convenzionato per 30 giorni; successivamente, se
non è già stato confiscato, il veicolo può essere affidato in custodia
al proprietario.
[L. n. 168-17.08.2005 (conversione in legge del D.L. n. 115-30.06.2005)
- G.U. n. 194-22.08.2005]
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