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    NUOVO CODICE DELLA STRADA (C.d.S.)- CICLOMOTORI

ALCOOL E DROGHE

Quando le forze di polizia hanno motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza di alcool, possono sottoporlo ad un controllo veloce con apparecchi portatili e hanno anche facoltà di accompagnarlo presso il Comando per effettuare l’accertamento con appositi strumenti.
La medesima procedura si applica anche quando si ritiene che il conducente del veicolo abbia assunto sostanze stupefacenti, ma l’eventuale accertamento veloce deve essere confermato da un altro effettuato presso una struttura sanitaria.

CICLOMOTORI

Il casco è diventato obbligatorio anche per i conducenti di tricicli e quadricicli non dotati di cellula di sicurezza o di carrozzeria chiusa.
E’ stato introdotto il fermo amministrativo del ciclomotore per 30 giorni anche al maggiorenne che guida senza casco.
Dal 1 luglio 2004 i minori di anni 18, per poter guidare ciclomotori, tricicli e quadricicli inferiori ai 50 cc., devono essere in possesso del certificato di abilitazione alla guida (patentino). Tale patentino potrà essere conseguito presso gli istituti scolastici pubblici o privati o presso le autoscuole.
Dal 1 luglio 2005 anche i maggiorenni di anni 18 che non siano già in possesso di patente di guida, per guidare un ciclomotore, dovranno dotarsi del certificato di abilitazione alla guida (patentino).
Il certificato di abilitazione alla guida deve essere sempre accompagnato da un documento d’identità.

Patentino per ciclomotori

Dal 1 ottobre 2005 i maggiorenni, non titolari di patente di guida, dovranno conseguire il patentino per condurre ciclomotori.
Chi ha già compiuto 18 anni al 30 settembre 2005, potrà ottenere il patentino senza sostenere l’esame, dimostrando di aver frequentato un corso di formazione presso un’autoscuola.
Chi ha avuto la patente sospesa per infrazione all'articolo 142 comma 9 (superamento limiti di velocità oltre 40 km/h), potrà guidare i ciclomotori durante il periodo di sospensione.
[L. n. 168-17.08.2005 (conversione in legge del D.L. n. 115-30.06.2005) - G.U. n. 194-22.08.2005]

Inasprimento sanzioni

Sono state inasprite le sanzioni per ciclomotoristi e motociclisti che trasportano più persone di quelle eventualmente consentite, o non utilizzano il casco.
In questi casi si applica la confisca del veicolo. Con la confisca, il veicolo viene sequestrato e non sarà più restituito al proprietario.
La confisca del veicolo è stata prevista anche per chi circola con un veicolo già sottoposto a fermo amministrativo che era stato affidato alla sua custodia.
[L. n. 168-17.08.2005 (conversione in legge del D.L. n. 115-30.06.2005) - G.U. n. 194-22.08.2005]

Procedura speciale per il sequestro e il fermo di ciclomotori e motocicli

Quando un ciclomotore o un motociclo è sottoposto a sequestro o fermo amministrativo, non è più possibile affidarlo in custodia al proprietario. Il veicolo sarà rimosso ed affidato ad un custode convenzionato per 30 giorni; successivamente, se non è già stato confiscato, il veicolo può essere affidato in custodia al proprietario.
[L. n. 168-17.08.2005 (conversione in legge del D.L. n. 115-30.06.2005) - G.U. n. 194-22.08.2005]