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NUOVO
CODICE DELLA STRADA (C.d.S.)-
CINTURE DI SICUREZZA |
CINTURE DI SICUREZZA
Le cinture di sicurezza sono obbligatorie
sia per il conducente che per tutti i passeggeri trasportati sul veicolo
indipendentemente che occupino i sedili anteriori o posteriori.
L'uso delle cinture di sicurezza è
obbligatorio anche per i conducenti e i passeggeri di tutte le categorie
di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in
particolare per quelli di massa superiore sia a 3,5 che e a 12
tonnellate (categorie M1 – N1 – N2 – N3), muniti di cinture di
sicurezza.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U.
n. 87 del 13/04/2006].
Per i veicoli categoria M2 (autobus -
veicoli con più di 8 posti e mass non sup. a 5 t.) e M3 (autobus con più
di 8 posti a sedere e massa sup a 5 t.), se forniti delle cinture di
sicurezza, i passeggeri che hanno il posto seduti devono farne uso.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U.
n. 87 del 13/04/2006]
Al conducente, che non indossa le cinture
di sicurezza, viene applicata, oltre alla sanzione amministrativa, la
decurtazione dei punti, mentre ai passeggeri maggiorenni è applicata
esclusivamente la sanzione.
Con la stessa sanzione e punteggio viene punita anche l'alterazione del
corretto funzionamento delle cinture.
Sugli autobus, inoltre, dovranno essere
divulgate specifiche istruzioni all'utenza sull'uso delle cinture.
Esenzioni
Sono esentati dall'obbligo delle cinture
alcune categorie di persone, tra cui:
- gli appartenenti
alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale
nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti e gli
addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di
intervento di emergenza;
- gli appartenenti
alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali in
situazioni di emergenza;
- gli appartenenti a
servizi di vigilanza che effettuano scorte;
- istruttori di
guida;
- le persone che
risultino affette da patologie particolari o presentino condizioni
fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei
dispositivi di ritenuta, sulla base di certificazione, rilasciata
dalla unità sanitaria locale o dalle componenti autorità di altro
stato membro delle Comunità europee, sulla quale deve essere
specificata la durata;
- le donne in stato
di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal
ginecologo curante.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs.
13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]
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