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    NUOVO CODICE DELLA STRADA (C.d.S.)- CINTURE DI SICUREZZA

CINTURE DI SICUREZZA

Le cinture di sicurezza sono obbligatorie sia per il conducente che per tutti i passeggeri trasportati sul veicolo indipendentemente che occupino i sedili anteriori o posteriori.

L'uso delle cinture di sicurezza è obbligatorio anche per i conducenti e i passeggeri di tutte le categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e di merci, in particolare per quelli di massa superiore sia a 3,5 che e a 12 tonnellate (categorie M1 – N1 – N2 – N3), muniti di cinture di sicurezza.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006].

Per i veicoli categoria M2 (autobus - veicoli con più di 8 posti e mass non sup. a 5 t.) e M3 (autobus con più di 8 posti a sedere e massa sup a 5 t.), se forniti delle cinture di sicurezza, i passeggeri che hanno il posto seduti devono farne uso.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]

Al conducente, che non indossa le cinture di sicurezza, viene applicata, oltre alla sanzione amministrativa, la decurtazione dei punti, mentre ai passeggeri maggiorenni è applicata esclusivamente la sanzione.
Con la stessa sanzione e punteggio viene punita anche l'alterazione del corretto funzionamento delle cinture.

Sugli autobus, inoltre, dovranno essere divulgate specifiche istruzioni all'utenza sull'uso delle cinture.

Esenzioni

Sono esentati dall'obbligo delle cinture alcune categorie di persone, tra cui:

  • gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
  • i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
  • gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività istituzionali in situazioni di emergenza;
  • gli appartenenti a servizi di vigilanza che effettuano scorte;
  • istruttori di guida;
  • le persone che risultino affette da patologie particolari o presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta, sulla base di certificazione, rilasciata dalla unità sanitaria locale o dalle componenti autorità di altro stato membro delle Comunità europee, sulla quale deve essere specificata la durata;
  • le donne in stato di gravidanza, sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo curante.

[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]