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La cittadinanza è l'appartenenza di
una persona ad un determinato Stato. E' una posizione
soggettiva, dà agli stranieri gli stessi diritti e doveri civili
e politici dei cittadini italiani.
Le dichiarazioni per l'acquisto, la
conservazione, il riacquisto e la rinuncia alla cittadinanza e
la prestazione del giuramento previste dalla legge sono rese
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il dichiarante
risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in
caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità Diplomatica o
Consolare del luogo di residenza.
Le dichiarazioni suddette vengono
iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse
viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.Il
cittadino, che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza
straniera, conserva quella italiana, ma può ad essa rinunciare
qualora risieda o stabilisca la residenza all'estero.
Lo straniero, nato in Italia, che vi
abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore età , diviene cittadino italiano
se dichiara, entro un anno, di voler acquistare la cittadinanza,
davanti all'Ufficiale di stato Civile del Comune di residenza.
Riferimenti normativi: Legge 9/1992;
DPR 572/1993
L' Acquisto della cittadinanza può
avvenire per Decreto Ministeriale o per Decreto del
Presidente della Repubblica. La richiesta può essere
presentata:
-
dal coniuge straniero o apolide
di cittadino italiano che risieda legalmente da almeno sei
mesi in Italia e che abbia maturato sei mesi di matrimonio
(artt. 5 e 7 Legge 91/92), oppure dopo tre anni dalla data
del matrimonio se residente all'estero (in questo ultimo
caso la domanda deve essere presentata all'Autorità
Diplomatica Italiana nel paese estero di residenza dei
coniugi);
-
dal cittadino straniero del quale il padre o la madre, o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo grado, sono stati
cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio
della Repubblica, e in entrambi i casi, vi risieda
legalmente da almeno tre anni (art. 9 comma 1 lettera a);
-
dal cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino
italiano dopo cinque anni di residenza successivi
all'adozione (art. 9 comma 1 lettera b);
-
dall'apolide dopo cinque anni di residenza in Italia (art. 9
comma 1 lettera e);
-
dal cittadino comunitario dopo quattro anni di residenza in
Italia (art. 9 comma 1 lettera d);
-
dal cittadino extracomunitario dopo dieci anni di residenza
in Italia (art. 9 comma 1 lettera f).
Documentazione per i
cittadini UE: estratto atto di nascita
completo di tutte le generalità, ovvero in caso di
impossibilità, attestazione rilasciata dall'Autorità diplomatica
o Consolare del Paese di emigrazione, debitamente tradotto in
lingua italiana e legalizzato, dalle Autorità Diplomatiche
Consolari Italiane nel Paesi di origine con il quale si indicano
le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di
nascita), nonchè paternità e maternità dell'istante.
Documenti per i cittadini
extracomunitari: oltre all'estratto di
nascita come sopra, certificati penali del Paese d'origine e
degli eventuali Paesi terzi di residenza relativi ai precedenti
penali, debitamente tradotti in lingua italiana e legalizzati
dalle Autorità Diplomatiche Consolari Italiane nel Paese di
origine.
I documenti e la domanda devono
essere presentati alla Prefettura di Potenza in cinque
copie, di cui un originale con marca da bollo da Euro 14.62, e
quattro fotocopie, unitamente alla domanda dell'interessato con
firma da apporre davanti all'incaricato della Prefettura.
I decreti di concessione della
cittadinanza non hanno effetto se le persone a cui si
riferiscono non prestano, entro sei mesi dalla notifica degli
stessi, giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di
osservare la Costituzione e le Leggi dello Stato.
Concessione o
riconoscimento della cittadinanza italiana:
la richiesta viene presentata in Comune - Ufficio di Stato
Civile - tel. 0971
752388
Acquisizione della
cittadinanza italiana per origine: è
cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre
cittadini (art. 1 comma 1 lettera a);
Acquisizione della
cittadinanza italiana per beneficio di legge:
è cittadino italiano
- chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i
genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se non segue la
cittadinanza dei genitori (art. 1 comma 1 lettera b e art. 1
comma 2);
- il cittadino straniero riconosciuto durante la minore età da
cittadino italiano (art. 2 comma 1);
- il cittadino straniero riconosciuto da maggiorenne (art. 2
comma 2);
- il cittadino straniero nato in Italia e residente sin dalla
nascita senza interruzioni fino al compimento del 18° anno, può
rendere dichiarazione di elezione della nostra cittadinanza tra
il 18° e 19° anno di età (art. 4 comma 2);
- il cittadino straniero i cui avi in linea retta erano
cittadini italiani e non hanno mai rinunciato alla cittadinanza
italiana (art. 1 comma 1 lettera a) - jure sanguinis;
- il cittadino straniero i cui avi erano cittadini italiani
residenti nei territori appartenuti all'ex impero
austro-ungarico L. 379 del 14/2/2000;
- il cittadino che ha perso la cittadinanza italiana e intende
riacquistarla.
Documentazione per
residenti e comunitari:
autocertificabile, ovvero acquisita d'ufficio.
Documentazione per
extracomunitari: originali del Paese
d'origine tradotti e legalizzati in lingua italiana dalla nostra
Ambasciata o Consolato all'estero. Domanda dell'interessato
indirizzata al Sindaco del Comune di Milano con firma, e
documento valido da apporre davanti all'Ufficiale di Stato
Civile.
Per l'acquisto della cittadinanza
occorre recarsi all'Ufficio di Stato Civile
Documenti da produrre allo
sportello:
- documento di riconoscimento valido;
- tutti i documenti, rilasciati da autorità italiane o estere,
attestanti l'idoneità all'avvio della pratica di acquisizione
della cittadinanza |