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    NUOVO CODICE DELLA STRADA (C.d.S.)- TRASPORTO BAMBINI

TRASPORTO BAMBINI

I bambini di statura inferiore a m. 1,50 devono essere assicurati al sedile utilizzando un sistema, debitamente omologato secondo il peso, che permetta al bambino di essere trattenuto dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti.
Sui veicoli delle categorie M1 (autovetture con al massimo 8 posti oltre il conducente) – N1 –N2 – N3 (autocarri massa sup a 12 t), sprovvisti di cinture di sicurezza, i bambini sino a 3 anni non possono viaggiare, mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono occupare il sedile anteriore.
Questi minori, se trasportati su taxi o autoveicoli adibiti a noleggio con conducente, potranno non essere allacciati purché occupanti i sedili posteriori e accompagnati da un passeggero di età non inferiore a sedici anni.
Il decreto proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia stato disattivato l'airbag.
Sugli autobus, se sono presenti gli appositi sistemi di ritenuta per bambini devono essere utilizzati. Sono esentati da questa disposizione i passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi circolanti in ambiti urbani. Sugli autobus, inoltre, dovranno essere divulgate specifiche istruzioni all'utenza sull'uso delle cinture.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]

Il conducente risponde del mancato uso del seggiolino e/o dell’adattatore di sicurezza per i bambini trasportati, se a bordo non sia presente altra persona maggiore di anni 18 che si dichiari responsabile per il minore.

Esenzioni dall'obbligo dei dispositivi di sicurezza

Solo sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e solo fino all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]

Trasporto in soprannumero

Il trasporto di bambini in soprannumero (massimo 2 e fino a 10 anni di età) sui posti posteriori delle autovetture e dei veicoli destinati a trasporto promiscuo di persone e cose, è consentito solo fino all'8 maggio 2009, a condizione che siano accompagnati da una persona di almeno 16 anni.
[art. 169 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U. n. 87 del 13/04/2006]