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NUOVO
CODICE DELLA STRADA (C.d.S.)- TRASPORTO BAMBINI |
TRASPORTO BAMBINI
I bambini di statura inferiore a m. 1,50
devono essere assicurati al sedile utilizzando un sistema, debitamente
omologato secondo il peso, che permetta al bambino di essere trattenuto
dalle stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti.
Sui veicoli delle categorie M1 (autovetture con al massimo 8 posti oltre
il conducente) – N1 –N2 – N3 (autocarri massa sup a 12 t), sprovvisti di
cinture di sicurezza, i bambini sino a 3 anni non possono viaggiare,
mentre quelli di età superiore e di altezza fino a m 1,50 non possono
occupare il sedile anteriore.
Questi minori, se trasportati su taxi o autoveicoli adibiti a noleggio
con conducente, potranno non essere allacciati purché occupanti i sedili
posteriori e accompagnati da un passeggero di età non inferiore a sedici
anni.
Il decreto proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini
rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag, a meno che non sia
stato disattivato l'airbag.
Sugli autobus, se sono presenti gli appositi sistemi di ritenuta per
bambini devono essere utilizzati. Sono esentati da questa disposizione i
passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi
circolanti in ambiti urbani. Sugli autobus, inoltre, dovranno essere
divulgate specifiche istruzioni all'utenza sull'uso delle cinture.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U.
n. 87 del 13/04/2006]
Il conducente risponde del mancato uso
del seggiolino e/o dell’adattatore di sicurezza per i bambini
trasportati, se a bordo non sia presente altra persona maggiore di anni
18 che si dichiari responsabile per il minore.
Esenzioni dall'obbligo dei dispositivi
di sicurezza
Solo sulle autovetture e sugli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose e solo fino
all'8 maggio 2009, sono esentati dall'obbligo di cinture i bambini
inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti posteriori,
purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni.
[art. 172 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U.
n. 87 del 13/04/2006]
Trasporto in soprannumero
Il trasporto di bambini in soprannumero
(massimo 2 e fino a 10 anni di età) sui posti posteriori delle
autovetture e dei veicoli destinati a trasporto promiscuo di persone e
cose, è consentito solo fino all'8 maggio 2009, a condizione che siano
accompagnati da una persona di almeno 16 anni.
[art. 169 C.d.S. come modificato dal DLgs. 13 marzo 2006, n. 150 - G.U.
n. 87 del 13/04/2006]
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