1. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:      
              a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;      
                        b) l'interdizione di una delle parti per infermit          à           di mente;               
                        c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile           “          non possono contrarre matrimonio tra loro: gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini, lo zio e la nipote, la zia e il nipote, gli affini in linea retta (il divieto sussiste anche nel caso in cui l          ’          affinit          à           deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale           è           stata pronunziata la cessazione degli effetti civili), gli affini in linea collaterale in secondo grado, l          ’          adottante, l          ’          adottato e i suoi discendenti, i figli adottivi della stessa persona, l          ’          adottato e i figli dell          ’          adottante, l          ’          adottato e il coniuge dell          ’          adottante, l          ’          adottante e il coniuge dell          ’          adottato          ”          ; non possono altres          ì           contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;              
                        d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se           è           stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso           è           sospesa sino a quando non           è           pronunziata sentenza di proscioglimento.               
                        2. Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un          ’          unione civile, ai sensi dell          ’          art. 1 comma 19 della Legge 20 maggio 2016, n. 76, deve presentare all          ’          ufficiale dello Stato Civile anche una dichiarazione dell          ’          autorit          à           competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui           è           sottoposto, nulla osta all          ’          unione civile.